Raee: entra in vigore l’uno contro uno, il ritiro dei vecchi elettrodomestici obbligatorio per il negoziante
June 20th, 2010 Posted by killnut in Ecologia
La notizia l’ho letta su facebook e visto che può interessare tutti noi riporto l’articolo tratto dal blog www.nestorepaladinoambiente.it e poi anche un altro pezzo tratto da www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com.
Di Nestore, eccovi l’articolo:
Entra ufficialmente oggi in vigore il D.M 65/2010, il decreto cosiddetto “uno contro uno” che disciplina le nuove regole sullo smaltimento dei rifiuti elettronici obbligando i negozianti a ritirare direttamente al domicilio dei clienti i vecchi apparecchi al momento dell’acquisto di un nuovo elettrodomestico. Cambiano le regole per la gestione dei RAEE e si semplifica la vita dei cittadini che potranno così esigere dal negoziante il ritiro di vecchi frigoriferi, televisori, lavatrici o lavastoviglie senza dover pagare alcun sovrapprezzo. La nuova norma recita: “i distributori al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica o elettronica destinata ad un nucleo domestico assicurano il ritiro gratuito della apparecchiatura che viene sostituita”.
Ad informare i clienti della gratuità del servizio dovranno essere i negozianti “con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili”. Sempre a carico dei negozianti, poi, l’obbligo, da qui a trenta giorni, di iscrizione nell’apposita sezione dell’ Albo Nazionale Gestori Ambientali oltre a quello di seguire scrupolosamente il nuovo iter previsto per il raggruppamento, il trasporto e il conferimento dei rifiuti nei centri di smaltimento che dovrà essere certificato in tutti i passaggi attraverso documenti in grado di attestare l’intero percorso dei rifiuti, limitandone, così, le illegalità.
Il Decreto “uno contro uno” è un grande passo avanti sul fronte del corretto riciclaggio dei rifiuti elettronici che avvicina l’Italia agli altri Paesi europei, in attesa della nuova normativa comunitaria in materia RAEE che verrà discussa proprio nelle prossime settimane. Anche perché, come già evidenziato da ReMedia ed emerso nell’ultimo rapporto di sostenibilità pubblicato venerdì scorso da Ecodom, il consorzio italiano recupero e riciclaggio elettrodomestici, nel 2009 sono state 1.396.000 le tonnellate di CO2 non immesse in atmosfera grazie al recupero di 75.954 tonnellate di RAEE trattati.
L’”uno contro uno”, inoltre arriva in un momento in cui gli italiani, approfittando degli eco-incentivi per gli elettrodomestici, stanno cambiando diversi apparecchi. Senza contare che il forte ricambio di televisori conseguente al proseguimento nel 2010 del passaggio al digitale nelle regioni attualmente in attesa come, ad esempio, Emilia Romagna, Veneto e parte della Lombardia.
E per chi necessita di smaltire vecchi apparecchi senza doverne acquistare di nuovi? Può continuare a fare riferimento ai vari Centri di Raccolta gestiti dagli enti locali e distribuiti sul territorio (a questo link l’elenco per regione) e alle disposizioni dei singoli comuni di riferimento.
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Sempre sullo stesso argomento riportiamo anche un articolo di Paolo Pipere, tratto da www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com
Al via il ritiro degli apparecchi elettrici ed elettronici dismessi dai consumatori. A quasi cinque anni di distanza dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 151/2005, che impone ai commercianti di elettrodomestici e di apparecchi elettrici ed elettronici di ritirare gratuitamente il vecchio prodotto quando vendono il nuovo, è stato finalmente sciolto il nodo dello snellimento degli adempimenti amministrativi. Con il decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 marzo 2010, n. 65, sono state definite nuove modalità di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), che introducono le attese semplificazioni.
Il provvedimento considera il ritiro dei RAEE da parte del distributore come una “fase della raccolta” e lo definisce come “raggruppamento dei RAEE”, stabilendo che la possibilità di effettuare il raggruppamento sia condizionata alla preventiva iscrizione a una nuova sezione del l’Albo gestori ambientali. Il “raggruppamento” può avvenire nel negozio o in “altro luogo” (anche di terzi) risultante dalla comunicazione all’Albo gestori ambientali; l’asportazione dei rifiuti deve essere almeno mensile e, comunque, quando si raggiungono le 3,5 tonnellate. Il provvedimento definisce, inoltre, i requisiti dei locali e le modalità di stoccaggio e prescrive la separazione dei RAEE pericolosi da quelli non pericolosi. Per il commerciante, il raggruppamento dei RAEE dismessi dagli utilizzatori non comporta la tenuta del registro di carico e scarico, perché questo adempimento viene sostituito da uno schedario contenente i dati anagrafici dei clienti. Il raggruppamento e il trasporto dei RAEE potranno essere effettuati anche dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica. La disposizione, inoltre, prevede anche un nuovo documento per il trasporto di RAEE, che sostituirà il formulario in fase di trasporto del rifiuto. Il documento di trasporto dovrà essere predisposto in tre copie, non richiederà preventiva vidimazione e dovrà essere conservato per tre anni. Questo documento consente al trasportatore terzo di adempiere all’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico. Il D.M. n. 65/2010, stabilisce che il trasporto di RAEE effettuato da soggetti diversi dai distributori, ma da questi ultimi incaricati, possa avvenire a seguito d’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali secondo una nuova procedura semplificata e che i trasportatori di RAEE conto terzi possano adempiere all’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico mediante la conservazione quinquennale degli specifici documenti di trasporto. Sebbene il D.Lgs. n. 151/2005, non preveda per i distributori nessun obbligo di ritiro dei RAEE professionali (l’obbligo esiste per i produttori), la nuova norma introduce la possibilità che i distributori di AEE vengano «formalmente incaricati dai produttori di provvedere al ritiro».
Le nuove disposizioni si configura no come norme speciali che disciplinano compiutamente la gestione di una particolare tipologia di rifiuti e, per questo motivo, non saranno sostituite dalle nuove modalità telematiche di documentazione previste dal SISTRI.